Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI ESCLUSI - SI APPLICANO GLI OBBLIGHI ACQUISIZIONE CIG E CONTRIBUTO ANAC

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Dalla lettura delle impugnate delibere - delibera A.n.a.c. n. 214 del 27 aprile 2022 (recante “indicazione relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”) e delibera A.n.a.c. n. 584 del 19 dicembre 2023, depositata presso la Segreteria del Consiglio dell’Autorità il 28 dicembre 2023 (recante “indicazione relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”) - non emerge che l’A.n.a.c. abbia inteso estendere la sua vigilanza ai “contratti estranei”, poiché nell’allegata tabella si fa generico riferimento ai “contratti nei settori media audiovisivi o radiofonici” ma tra questi devono intendersi non compresi quelli stipulati con organizzazioni sportive, nazionali o internazionali che avviano procedure di offerta collettiva per l’acquisto di diritti su eventi sportivi, fissandone le relative condizioni, nonché con operatori economici stranieri (es.: major o emittenti), in forza della titolarità di diritti esclusivi, e i contratti di licenza o vendita di opere audiovisive o di diritti di trasmissione degli eventi organizzati, allorché la società RAI partecipi ad aste, bandi e procedure negoziate indette dagli organizzatori, in concorrenza con altri operatori e broadcaster nazionali e internazionali, operando non già in qualità di Stazione appaltante, bensì in qualità di operatore economico in regime di concorrenza.

In tali casi, i contratti sono da ritenersi estranei all’ambito di applicazione della normativa codicistica e, pertanto, non soggiacenti agli obblighi comunicativi e contributivi previsti da quella normativa.

Ne consegue che i motivi dei riuniti ricorsi, nella lettura esegetica che qui si dà degli atti impugnati, non sono suscettibili di favorevole scrutinio.

Sotto il profilo sostanziale, il contenuto delle misure conformative imposte con l’impugnata delibera (cioè gli obblighi di acquisizione CIG, di trasmissione dei dati e pagamento del contributo), si traduce in adempimenti proporzionati, ancorché gravosi per l’operatività della società RAI, la quale opera sì in un settore di mercato caratterizzato da elevata competitività ma è pur sempre un organismo di diritto pubblico.

A tal riguardo, si evidenzia come le impugnate delibere prevedano che “nell’esercizio delle attività istituzionali di competenza dell’Autorità, è stata confermata l’esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. Per l’effetto, per le tipologie di affidamento individuate nella tabella sottostante, con la presente sono indicati: gli obblighi di acquisizione del CIG; gli obblighi di contribuzione”.

L’Autorità ha esteso gli obblighi a tutte le fattispecie individuate nella tabella, ma con riferimento testuale ai “contratti esclusi”, cioè a quelli il cui affidamento “avviene comunque nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità”.

Costituisce principio consolidato di derivazione unionale il dovere per l’Amministrazione di preferire la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, così assicurando che il provvedimento adottato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo di interesse pubblico perseguito, nonché necessario, nella misura in cui nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile.

È, altresì, precluso alle Amministrazioni di comprimere la sfera giuridica dei destinatari della propria azione in misura diversa e ultronea – ossia sproporzionata – rispetto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo cui l’azione stessa è preordinata.

Il principio di proporzionalità, sancito dalle fonti europee, trova oggi diretta applicazione nel procedimento amministrativo, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1 della legge n. 241/1990, la cui immanenza nell’ordinamento è riconosciuta anche da fonti costituzionali, a partire dai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione.

Nondimeno, nel peculiare contesto, deve ritenersi che le impugnate delibere non impongano oneri sproporzionati, in contrasto con i principi di economicità ed efficacia né con la normativa speciale di settore, estendendo taluni degli adempimenti previsti per i settori ordinari alle fattispecie escluse, ma non a quelle estranee.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
PROCEDURE NEGOZIATE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuu) del Codice: le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
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