Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE - NON SERVE DATA CERTA E NEMMENO DURATA FINO A CHIUSURA CONTRATTO APPALTO (105.3.c- bis)

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

In secondo luogo non appare condivisibile la lettura restrittiva dell’art. 105 comma III, lett. C del codice dei contratti in base alla quale le prestazioni contrattuali rese dal collaboratore continuativo dovrebbero essere svolte nei confronti dell’affidatario del contratto e non – come avviene per il subappalto – direttamente a favore della stessa amministrazione aggiudicatrice.

Il Collegio non ignora che una parte della giurisprudenza del giudice d’appello ha fatto propria tale impostazione ermeneutica ma ritiene più aderente al dato normativo la diversa interpretazione data alla disposizione da altra parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il Supremo consesso ha, invero, chiarito che la necessità di garantire l’effetto utile della menzionata previsione non consente di attribuire ad essa, ai fini della delimitazione del suo perimetro applicativo, un significato tale da abbracciare prestazioni che, in mancanza della stessa, sarebbero state comunque acquisibili dal soggetto affidatario; e proprio a tale risultato si perverrebbe qualora si ritenesse di circoscrivere l’utilizzazione dell’istituto alle sole prestazioni “secondarie” e/o “sussidiarie”, ovvero a quelle non direttamente rivolte alla stazione appaltante e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta in contratto: prestazioni che, anche a prescindere dalla previsione suindicata, sarebbero state comunque e legittimamente acquisibili ab externo dal soggetto affidatario, rivolgendosi ai propri fornitori, indipendentemente dall’epoca di stipula dei relativi contratti e senza essere tenuto al deposito degli stessi presso la stazione appaltante (Cons. Stato, V, 21/05/2020, n. 3211; Cons. Stato, III 18/07/2019, n. 5068).

La spendibilità del contratto di collaborazione in sede di gara non può poi essere inficiata nè dalla mancanza di data certa, atteso che la norma che li prevede non richiede che i contratti continuativi di cooperazione servizio e/o fornitura abbiano data certa, ma prescrive solo che essi siano stati sottoscritti “in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto (Cons. di Stato, Sez. III, 29.1.2021, n. 879), né dalla durata inferiore a quella dell’appalto posto che si tratta di contratto rinnovabile.

Il ricorso deve essere respinto.

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