Giurisprudenza e Prassi

CONTINUITA' NEL POSSESSO DEI REQUISITI: ANCHE UN PICCOLO LASSO TEMPORALE DI ASSENZA NEL POSSESSO PROVOCA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Il principio di necessaria continuità nel possesso dei requisiti di ammissione, affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2015 e ribadito dalla successiva Adunanza Plenaria n. 5 del 2021, impone infatti che i concorrenti conservino i requisiti di ammissione durante tutte le fasi della procedura di gara. La Stazione appaltante, in particolare, ha l’obbligo di accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione e la partecipazione alla gara, in conformità alla lex specialis, non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità. Il suddetto principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione si impone non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un’offerta credibile e, dunque, della sicurezza per la Stazione Appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto, e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A., nell’ambito del principio di certezza dei rapporti giuridici tra le parti.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato specifica, infatti, che “per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col pur rilevante principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente (ancor prima che aggiudicatario), dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica stessa, quali quelle di cui all’art. 11, comma 8 ed all’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006”.

Dalla sequenza temporale del rinnovo della certificazione di qualità ISO 14001:2015 di OMISSIS deve pertanto evincersi, ad avviso del Collegio, che la ratio sottesa a tale principio non sia stata adeguatamente preservata dalla Stazione appaltante, atteso che tra la data della sua scadenza del 19.12.2023 e il suo rinnovo, avvenuto in data 27.01.2024 con decorrenza dal 5.02.2024, si è formato uno iato temporale che non ha reso continuativa, durante l’intera procedura, la sussistenza di tale requisito.

La perdita di tale requisito, ancorché temporanea, impone l'esclusione del concorrente dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2443; id., 17 marzo 2020, n. 1918; id., 19 febbraio 2019, n. 1141), costituendo preciso onere di quest’ultimo - a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa e in ossequio al principio di buona fede e di leale collaborazione - aggiornare le proprie dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara al momento stesso della sopravvenienza di circostanze potenzialmente incidenti sul loro possesso, dandone comunicazione alla Stazione appaltante (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 8 marzo 2022, n. 1559; T.A.R. Toscana, sez. III, 28 settembre 2020, n. 1117; Cons. Stato, Ad. Pl., 20 luglio 2015 n. 8; Cons. Stato, Ad. Pl. 7 aprile 2011 n. 4).

A nulla rileva, peraltro, che la società aggiudicataria sia risultata “sprovvista” della suddetta certificazione in una circoscritta fase della procedura, antecedente inoltre all’adozione della proposta di aggiudicazione, in quanto se si ritenesse - in astratto - di “adattare” quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di continuità dei requisiti di partecipazione alle specificità di ogni procedura (verificando, in concreto, in quale fase il requisito è assente e quale sia l’incidenza effettiva del suo venir meno, temporaneamente, nell’arco dell’intera procedura di gara), si addiverrebbe a un sostanziale svuotamento di tale principio (e conseguentemente aggiramento), che nella sua ratio non tollera cesure temporali ed è preordinato proprio ad evitare che il concorrente si trovi, in qualsiasi momento (e a prescindere dalla scansione temporale della gara), sprovvisto del requisito.

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CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...