Giurisprudenza e Prassi

ISTANZA DI ACCESSO - DECORRENZA TERMINI - RICORSO AVVERSO OSTENSIONE NON TEMPESTIVO

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Il Collegio ritiene che anche sotto la vigenza dell’attuale codice dei contratti pubblici continui a trovare applicazione il criterio ricavabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2021, in base al quale deve essere garantito l’intero termine di 30 giorni previsto dall’articolo 120 c.p.a., decorrente dalla conoscenza delle illegittimità o da quando la parte interessata avrebbe potuto prenderne conoscenza usando l’ordinaria diligenza.

Tuttavia, secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, nel computo del termine decadenziale di 30 giorni previsto dall’articolo 120, comma 2, c.p.a. deve essere necessariamente considerato anche “il periodo necessario per proporre l’istanza di accesso onde evitare che possa esservi un ampliamento del termine decadenziale a discrezione dell’interessato stesso, mediante il differimento della presentazione di un’istanza di accesso documentale” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 391 del 20 gennaio 2025).

Applicando alla fattispecie in esame le innanzi esposte coordinate normative ed ermeneutiche, può pianamente affermarsi l’irricevibilità del ricorso incidentale proposto dal Consorzio omissis.

Infatti, tale ricorrente incidentale ha fatto pervenire la propria istanza di accesso difensivo alla stazione appaltante resistente a distanza di 14 giorni dalla notifica del ricorso per motivi aggiunti; detto lasso di tempo, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa innanzi richiamata, deve essere necessariamente computato ai fini del calcolo del termine decadenziale di 30 giorni previsto dal novellato articolo 120, comma 2, c.p.a. per la proposizione del ricorso incidentale.

Ordunque, atteso che in data 16 dicembre 2024 la stazione appaltante resistente ha osteso la documentazione richiesta dal Consorzio omissis è a partire da tale data che il termine decadenziale in questione ha ripreso a decorrere, giusto quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 204/2021.

Il termine decadenziale in parola, quindi, risulta essere inutilmente decorso, in quanto sommando il periodo intercorso tra la notifica del ricorso per motivi aggiunti e la presentazione dell’istanza ostensiva e il periodo intercorso tra l’ostensione della documentazione richiesta e la notifica del ricorso incidentale, quest’ultimo risulta essere stato proposto a distanza di 39 giorni dalla data del 26 novembre 2024.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...