Giurisprudenza e Prassi

CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: L'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DEVE ESSERE POSSEDUTA DAL CONSORZIO IN QUANTO OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE (65)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, l'esclusione di un consorzio di cooperative per mancata iscrizione alla White List è legittima, poiché i requisiti di ordine generale devono essere verificati in capo al consorzio stesso, unico soggetto che assume la veste di concorrente. Tale requisito è equiparato ex lege alle cause di esclusione codicistiche e non può essere surrogato dal possesso in capo alla consorziata esecutrice.

"Il Consorzio ricorrente deve ritenersi unico soggetto partecipante alla procedura, chiamato alla stipulazione del contratto e all’esecuzione di tutte le relative prestazioni; il consorziato P., invece, ne rappresenta un’interna corporis, che opererà tramite il principio di immedesimazione organica, ma che non può assumere autonoma rilevanza nei confronti della Stazione appaltante, non essendo qualificabile come operatore economico che ha presentato l’offerta. Conseguentemente, la verifica circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale (quale è l’iscrizione alla White list) doveva essere effettivamente compiuta a carico del Consorzio ricorrente e non già di una sua mera articolazione interna.

[...]

Né può ritenersi integrata alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione o del principio di libera concorrenza e del favor partecipationis. In ordine al primo profilo, va richiamata, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., la recente pronuncia del Consiglio di Stato con la quale si è affermato che “[…]il possesso dell'iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, con la conseguenza che la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1, comma 53, l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara; né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 1, d.lg. n. 36 del 2023; l'esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall'art. 94, comma 2, cui espressamente l'art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit. la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lg. n. 36 del 2023” (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 1345/2025)."

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CORRUZIONE: Delitti specifici (artt. 317, 318, 319 c.p., etc. la cui condanna definitiva costituisce causa di esclusione automatica dalle gare. (Riferimento: Art. 94, comma 1, lett. b)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)