Giurisprudenza e Prassi

SULLA NATURA DEI CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2023

La ratio che sorregge la costituzione dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro e che spiega il favore del legislatore, alla luce dell'incentivazione della mutualità, è data dall'esigenza di consentire, grazie alla sommatoria dei requisiti posseduti delle singole imprese, la partecipazione a procedure di gara di cooperative che, isolatamente considerate, non sono in possesso dei requisiti richiesti o, comunque, non appaiono munite di effettive chances competitive (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22 giugno 2007, n. 3477).

Il consorzio tra società di cooperative di produzione e lavoro partecipa alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, ben può far valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative consorziate, che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo (ossia i suoi interna corporis). Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella indicata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle stesse è imputata unicamente al consorzio (Consiglio di Stato sez. V, 02/09/2019, n.6024).

Concorrente alla gara è, pertanto, solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante (Consiglio di Stato 2 gennaio 2012, n. 12; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2003, n. 2183).

Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza afferma che deve ritenersi che le eventuali modifiche soggettive di un consorzio di società cooperative, il quale partecipi ad un R.T.I. con altri operatori economici, hanno un rilievo meramente interno al consorzio medesimo e, per tali, non incidono sul rapporto tra quest’ultimo e la stazione appaltante. Dette modifiche, dunque, non mutano in alcun modo la partecipazione soggettiva del consorzio al raggruppamento temporaneo aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. V, 2 settembre 2019, n. 6024)

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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. u) del Codice: un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubb...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.