Giurisprudenza e Prassi

CONFRONTO A COPPIE - SOGLIA DI SBARRAMENTO - SCELTA ILLEGITTIMA

TAR VENETO SENTENZA 2023

Nel caso di specie non si pone un problema di “riesame” in senso tecnico da parte della Commissione delle proprie determinazioni perché alle votazioni assunte originariamente in modo collegiale non si è sovrapposta una nuova valutazione “collegiale” emendativa della precedente, ma una valutazione individuale per la prima volta espressa dai Commissari.

Più precisamente, secondo il Collegio, se non sussistono dubbi – alla luce della giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020, n. 5662) – che la disposizione che precede consenta tanto alla Commissione nella sua collegialità di rivedere, sempre collegialmente, i giudizi ritenuti viziati, quanto ai singoli commissari di riesaminare individualmente i propri giudizi individuali, molto più critica è la possibilità di riesame individuale di giudizi ormai effettuati collegialmente dalla Commissione, in ragione delle specifiche caratteristiche e della ratio che sta alla base del metodo del c.d. “confronto a coppie”.

A questo proposito, per esaminare compiutamente il motivo di ricorso occorre necessariamente partire dagli insegnamenti espressi dall’Adunanza Plenaria con la sentenza 14 dicembre 2022, n. 16.

Il Consiglio di Stato, nel descrivere e tratteggiare le caratteristiche del metodo del c.d. confronto a coppie, ha, in particolare, sottolineato, per quanto in questa sede di interesse, che:

- il metodo del 'confronto a coppie', lungi dall'essere un autonomo criterio di selezione dell'offerta, è solo un peculiare modo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione dei coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e, per ogni coppia di offerte, ogni commissario indica l'elemento che ritiene preferibile, attribuendo un punteggio che esprime un certo grado di preferenza, un punteggio che, secondo le Linee guida sopra citate, varia da 1 a 6 (eventualmente utilizzando anche valori intermedi);

- il 'confronto a coppie' per l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto, come rilevano le Linee guida, riduce la necessità di attribuire più punteggi discrezionali (e relative motivazioni), anche se il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente all'aumentare del numero di offerte;

- il 'confronto a coppie' ha una struttura, per così dire, bifasica e si distingue nettamente in una prima fase di valutazione individuale e, successivamente, in una seconda fase di valutazione collegiale;

- la ratio e con il meccanismo stesso sopra descritto del 'confronto a coppie', che poggia proprio, e anzitutto nella prima fase, sull'autonomia della valutazione individuale comparativa nell'assegnazione di un punteggio che, va sottolineato, è pur sempre relativo, perché si esprime nella preferenza numerica assegnata ad un'offerta anziché alle altre, in una scala da 1 a 6, e non già nell'assegnazione di un punteggio discrezionale ad ogni singola offerta;

- i commissari ben possono confrontarsi e discutere in ordine ai criteri qualitativi delle offerte in gara, anche prima di esprimere le proprie preferenze individuali, ma devono poi assegnare il punteggio individuale autonomamente e separatamente, l'uno dall'altro, seguendo il sistema del 'confronto a coppie' al quale la stazione appaltante si è autovincolata;

- la valutazione collegiale dell'offerta - che precede, proprio per l'arricchimento conoscitivo e valutativo insito nel confronto dialettico tra i commissari, l'assegnazione individuale del punteggio - nel 'confronto a coppie' non può certo legittimamente condurre all'assegnazione della stessa preferenza nell'ambito di ogni singola coppia, che venga in rilievo, se non snaturando e annullando l'individualità della valutazione comparativa, che compete al singolo commissario;

- il 'confronto a coppie' richiede che il giudizio dei commissari, ancorché preceduto da un approfondito confronto collegiale sulla qualità delle offerte in gara, sia e rimanga rigorosamente individuale nella prima fase del confronto;

- sono ammissibili la discussione e il confronto, in quanto aventi una funzione arricchente, capaci di mettere in relazione dialettica competenze e professionalità diverse, potendo giungere tale confronto a mettere a fuoco la bontà complessiva delle singole opzioni e prefigurando, secondo le varie angolazioni, le informazioni presupposto di valutazione delle caratteristiche-parametri che giustificano, per così dire in senso assoluto, queste varie opinioni; tuttavia, resta fermo il principio che il commissario deve esprimere il grado di preferenza o i coefficienti numerici in base al proprio personale convincimento, senza che la discussione collegiale precostituisca ex ante il contenuto e persino la graduazione delle singole, molteplici, preferenze;

- l’autonomia e la separatezza di questo convincimento, risultanti dalla verbalizzazione, non implicano necessariamente e formalmente la segretezza o la riservatezza della preferenza, ma devono garantire appunto l'individualità di questa.

L’Adunanza Plenaria ha, quindi, chiaramente precisato come l’aspetto caratteristico ed essenziale del metodo del c.d. confronto a coppie è dato dalla prima fase “soggettiva” dei giudizi necessariamente individuali, sì che la Commissione in nessun modo può determinarsi collegialmente sulle valutazioni anche di singoli criteri valutativi.

Data questa premessa il Collegio ritiene logicamente e strettamente consequenziale affermare che, laddove, come nel caso di specie, la Commissione, erroneamente, abbia, con riferimento ai criteri discrezionali relativamente ai diversi lotti in gara, proceduto collegialmente alle valutazioni correlate all’applicazione del c.d. metodo a coppie, anziché far effettuare i giudizi individuali ai singoli commissari, tale errore non possa più essere “recuperato” successivamente mediante la rivalutazione individuale dei criteri, ancorché ciò avvenga prima dell’apertura delle offerte economiche.

Una volta che la Commissione si è espressa collegialmente, è evidente come la “genuinità” e la particolare soggettività della valutazione preferenziale individuale di ogni singolo Commissario non possa più essere garantita: non può negarsi, cioè, un condizionamento in un senso o in un altro, qualora il giudizio individuale non sia successivo ad una semplice disamina collegiale delle offerte e alla discussione collettiva sulle modalità con cui procedere alle valutazioni in ordine ai singoli criteri.

Non è tanto una questione – generale - di tutela del principio di trasparenza, imparzialità, buon andamento dell’agire amministrativo, quanto di compatibilità con la struttura e le caratteristiche precipue di un metodo valutativo, quello del confronto a coppie, che richiede inevitabilmente come passaggio fondamentale un giudizio individuale del singolo commissario, il quale deve essere “genuinamente individuale”, diversamente ponendosi nel nulla il proprium del metodo del confronto a coppie così come tratteggiato dall’Adunanza Plenaria.

Correlativamente laddove la Commissione, con il suo giudizio collegiale, abbia inevitabilmente inficiato e reso sostanzialmente impossibile l’espressione di un giudizio genuinamente individuale non può trovare applicazione l’art. 77, comma 11, dl.gs. n. 50 del 2016 sopra ricordato, non essendo ammissibile un “riesame” da parte dei singoli Commissari, sì che l’unica soluzione possibile è quella della sostituzione della Commissione con la nomina di nuovi commissari che procedano ex novo ad esprimere i giudizi individuali.


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