INSINDACABILE LA CONGRUENZA DEI TITOLI AL SETTORE SCIENTIFICO E LA BREVITÀ DELLA VALUTAZIONE
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici non può trasmodare in un rifacimento del giudizio di merito, essendo l'apprezzamento tecnico sindacabile solo se macroscopicamente viziato da illogicità o arbitrarietà. La censura relativa ai tempi di valutazione non consente di inficiare il giudizio finale, in quanto la congruità del tempo impiegato dipende dalle caratteristiche della documentazione prodotta ed è sottratta al vaglio di legittimità se non emerge un'incidenza negativa sulla ragionevolezza del risultato.
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