Giurisprudenza e Prassi

ONERE PROBATORIO SULLA EQUIPOLLENZA SOSTANZIALE DEI TITOLI E LIMITI AL SINDACATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In sede di procedura selettiva per l'accesso al pubblico impiego, le valutazioni tecniche compiute dall’Amministrazione sui titoli vantati dai candidati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti; ne consegue che è onere del ricorrente dimostrare l'errore istruttorio attraverso prove puntuali sull'equipollenza del contenuto dei corsi seguiti.

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