LEGITTIMO IL RIESAME DEGLI ESITI CONCORSUALI PER ERRORI MATERIALI NEL SOFTWARE DI CORREZIONE (21.2)
In presenza di errori materiali nel software di correzione automatizzata delle prove preselettive, la Stazione Appaltante ha il potere-dovere di procedere alla rettifica d'ufficio dei punteggi per garantire la legalità della procedura e la par condicio tra i candidati. Trattandosi di attività vincolata basata su parametri oggettivi, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 non determina l'annullabilità del provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, qualora sia palese che l'esito della correzione non avrebbe potuto essere diverso.
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