Giurisprudenza e Prassi

PERPETUITA' CONCESSIONI CIMITERIALI - NON SI APPLICANO SUCCESSIVE NORMATIVE PEGGIORATIVE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce l’erroneità della sentenza per violazione della normativa in materia e, in particolare, degli artt. 57, comma 4, e 66 del regolamento comunale del 2013 che vietano la cessione della concessione prevedendo la decadenza dalla medesima. Deduce che “l’Amministrazione comunale ha inteso stigmatizzare il venir meno del presupposto fondamentale del rapporto concessorio vale a dire il carattere personale dello stesso che da sempre ne connota una delle principali caratteristiche” e che “Deve allora concludersi, superando la definizione in concreto utilizzata dal Comune, la decadenza dalla concessione è in re ipsa rispetto a colui che si spoglia (a guisa quasi di rinuncia) del bene concesso, ponendo in crisi la stessa identificabilità “genetica” del rapporto concessorio..”. Precisa, infine, che la parte appellata non ha dimostrato la perpetuità della concessione in questione.

Le considerazioni sopra svolte conducono alla reiezione anche della censura di cui al terzo mezzo, con cui il Comune deduce l’erroneità della sentenza per violazione della normativa in materia e, in particolare, degli artt. 57, comma 4, e 66 del Regolamento comunale del 2013 che vietano la cessione della concessione, prevedendo la decadenza dalla medesima.

Sul punto, giova rilevare che:

- il provvedimento impugnato si fonda sull’intervenuta scadenza della concessione per mero decorso del termine e non su una decadenza per violazione del divieto di cessione, come sopra osservato;

- risulta dimostrata la perpetuità della concessione (presente agli atti, depositata dal Comune con la memoria del 3 ottobre 2023), in quanto rilasciata al primo concessionario sotto la vigenza del Regolamento mortuario comunale del 1877, il quale specificava che “le sepolture private durano in perpetuo come ogni altra proprietà” (art. 24);

- le previsioni del predetto Regolamento comunale risultavano coerenti con le disposizioni di rango primario di cui al Regio decreto n. 448 del 1892, rubricato “Regolamento speciale di polizia mortuaria” che, nel prevedere la possibilità per l’Amministrazione comunale di “concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia” (art. 97), stabiliva che “il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità” (art. 100);

- i successivi interventi legislativi (d.P.R. n. 803 del 1975, d.P.R. n. 285 del 1990) non hanno inciso sulle concessioni precedentemente rilasciate e sulla perpetuità delle stesse, derivandone l’impossibilità di essere assoggettate a una nuova disciplina in peius in virtù di una successiva regolamentazione comunale stante la sussistenza del rapporto concessorio con le descritte caratteristiche, il Comune di Pescopagano avrebbe potuto incidere sullo stesso solo mediante un provvedimento di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), adottato con il rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 e con le modalità previste (soprattutto quanto alla previsione dell’indennizzo economico) dall’art. 21-quinques della medesima legge;

- questo Consiglio di Stato, in una vicenda analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto che per le concessioni rilasciate sotto il vigore del Regio Decreto 25 luglio 1892 (recante approvazione del nuovo Regolamento di polizia mortuaria) era espressamente prevista la perpetuità e che la circostanza che successivi Regolamenti di polizia mortuaria (art. 93 del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803) abbiano escluso la natura perpetua delle concessioni non toglie valore, ma anzi rafforza la considerazione che fino ad un certo momento storico le concessioni potevano essere rilasciate sine die, salvo ovviamente il potere da parte della stessa Amministrazione di rivedere le proprie decisioni in via di autotutela (Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2017 n. 4530). Con tale pronuncia questo Consiglio ha avuto cura di precisare quanto segue: “L’espressione “vendere” utilizzata negli anzidetti atti, benché tecnicamente impropria non potendo darsi, giuridicamente, la possibilità di vendita di beni demaniali, ma soltanto la costituzione di diritti di godimento con titolo concessorio, è tuttavia indicativa della natura giuridica dell’atto voluto dalle parti e, soprattutto, della sua durata, intesa all’evidenza nel senso della perpetuità” (punto 8.1 della motivazione).

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CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;