O.E. APPROVA LO STATO DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - LA DICHIARAZIONE HA VALENZA COGNITIVA E LEGALE
Il collegio rileva che anche a voler ritenere, conformemente alla tesi attorea, che oggetto del contratto fosse la concessione di 147 impianti fisici in buono stato di conservazione Parte_1 partecipando alla gara, ha dichiarato "2. di conoscere perfettamente tutte le condizioni locali nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata" (doc. 7 convenuto). Quest'ultima dichiarazione, infatti, non può essere considerata una mera clausola di stile, come sostenuto dall'attrice, dovendo, invero, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di appalti pubblici, essere intesa come una vera e propria attestazione di conoscenza delle condizioni locali, che pone a carico dell'appaltatore (o del concessionario, in questo caso) un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, allo scopo di evitare che offerte poco avvedute, o formulate senza alcuna cognizione, possano poi comportare successive controversie, soprattutto in ordine al rinvenimento di asserite difformità, con conseguenti dilatazioni dei tempi di esecuzione e lievitazioni dei costi (Cass. ord. 20.12.2021, n. 40873; Cass. ord. 11.09.2018 n. 22113).
Oltre a ciò, deve aggiungersi che la stessa Parte_1 ammette di aver svolto verifiche sullo stato dei luoghi, tramite proprio tecnico di fiducia che pagina 8 di 11 ha anche redatto perizia giurata in data 9.10.2020 (doc. 6 attrice), dopo la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipula del contratto del 18.11.2020, riscontrando le problematiche poi lamentate nel presente giudizio.
L'attrice la quale non solo, partecipando alla gara e formulando l'offerta, si è assunta la responsabilità di cui sopra, ma ha poi anche sottoscritto il contratto nella piena consapevolezza della situazione di fatto non può allora dolersi dell'inesistenza di parte degli impianti o del cattivo stato di manutenzione di quelli esistenti.
E ancora, il contratto sottoscritto dall'attrice (doc. 12), pur contenendo la dichiarazione del CP_1 concedente che "lo stato attuale generale degli impianti è buono", prevede tuttavia che "nel caso in cui gli impianti non risultino in buono stato di manutenzione, la ditta odierna affidataria dovrà comunque sistemarli a propria cura e spese. Sarà a carico del concessionario anche la sostituzione di eventuali impianti non conformi, in corrispondenza degli impianti da affidare in concessione" (art. 6), che "per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, l'integrità e il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto dato in concessione, sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportanti anche l'eventuale sostituzione totale dell'impianto e di parti di esso usurate o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi o forza maggiore" (art. 11) e che "l'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti di affissione. Il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto" (art. 13).
Per espressa previsione contrattuale, spettava quindi alla concessionaria Parte_1 provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione degli impianti non risultati in buono stato di manutenzione, alla sostituzione di quelli deteriorati e all'eventuale spostamento in altro luogo, così che alcun inadempimento del Controparte_1 è ravvisabile nel caso di specie.
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