Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITÀ DELLA PROROGA AUTOMATICA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026

È illegittima la deliberazione comunale che dispone lo slittamento dei termini per l’indizione delle gare e l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, configurando una proroga automatica mascherata che viola i principi euro-unitari di libertà di stabilimento e di concorrenza.

"Si può ritenere compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga ‘tecnica’ – funzionale allo svolgimento della gara – prevista dall’art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, prima delle modifiche dei termini apportate dal d.l. n. 198 del 2022, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 ‘in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa’.

Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi.

L’art. 3, comma 3, della l. n. 118 del 2022 consente infatti la proroga tecnica, testualmente, solo per il tempo strettamente necessario “alla conclusione della procedura”, che deve essere stata avviata e può ritenersi avviata, secondo una interpretazione ispirata a ragionevolezza, in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire, finalmente, le gare (Cons. Stato, sez. VII, 26 febbraio 2025, n. 1688; TAR Lazio, Latina, sez. II, 14 novembre 2024, n. 728; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2025, n. 268; TAR Campania, Salerno, sez. III, 23 aprile 2025, n. 749).

La proroga tecnica costituisce infatti uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un concessionario a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 13 febbraio 2023, n. 128)."

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ATTI DI INDIRIZZO: Le indicazioni e gli spunti che la Cabina di regia fornisce alle amministrazioni per la corretta applicazione del codice. (Riferimento: Art. 221, comma 3)