ILLEGITTIMITÀ DELLA PROROGA AUTOMATICA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E LIMITI ALLA PROROGA TECNICA
È illegittima la deliberazione comunale che dispone il differimento generalizzato delle concessioni demaniali marittime qualora l'indizione delle procedure di gara sia subordinata ad attività future, incerte e prive di una chiara scansione temporale, non ricorrendo in tale ipotesi i presupposti della proroga tecnica.
"Nel caso di specie, il differimento disposto dal Comune “sino al completamento delle procedure puntualmente indicate nella delibera [...]” e comunque non oltre il 30 settembre 2027 - a tal fine invocando disposizioni legislative che avrebbero dovuto invece essere disapplicate da parte dell’amministrazione comunale (vale a dire l’art. 3 della legge 118/22 come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha ulteriormente differito i termini originariamente previsti) - si traduce, nella sostanza, in una proroga generalizzata delle concessioni in essere, non assistita da idonei presupposti giustificativi.
In particolare, non può essere condivisa la qualificazione della misura come “proroga tecnica”. Come noto, tale istituto ha carattere eccezionale e può ritenersi ammissibile solo in presenza di ragioni oggettive e nei limiti strettamente necessari ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa nelle more dell’immediato espletamento di una procedura selettiva già avviata o comunque da indire in tempi brevissimi. In tal senso la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa L. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti - e, in particolare, quelle comunali - devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 2 dicembre 2024, n. 2345).
In particolare, la giurisprudenza ha anche stigmatizzato l’operato delle amministrazioni comunali che hanno subordinato l’avvio delle procedure di gara delle concessioni demaniali all’adozione di atti di programmazione riguardanti l’utilizzazione delle aree demaniali marittime, rimarcando la natura di strumento di urbanizzazione secondaria del Piano delle Coste e osservando che finanche “la mancata approvazione del PCC (piano comunale delle coste) non preclude di per sé il rilascio delle concessioni e la sua assenza non può, pertanto, giustificare la sospensione generalizzata delle procedure, potendo l’individuazione dei lotti da porre a base di gara avvenire sulla scorta del PRG (ove questo contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate), salve le ipotesi residuali di palesi lacune non colmabili attraverso il ricorso alla lettura e all’interpretazione del piano regionale” (cfr Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza n. 3840 del 23 ottobre 2025, che richiama Cons. Stato, sent. n. 971 del 7 febbraio 2025 e n. 4788 del 23 settembre 2014).
Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione ha subordinato l’indizione delle gare al previo completamento di una serie di attività prodromiche, prive di una chiara e precisa scansione temporale, con ciò determinando un differimento dell’apertura al mercato del tutto indeterminato, incerto e, comunque, non contenuto entro limiti ragionevoli."
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