Giurisprudenza e Prassi

Gara-ponte balneare e royalty sul fatturato: i limiti della discrezionalità

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime, l'Amministrazione può legittimamente inserire una componente variabile dell'offerta economica (royalty) calcolata sul fatturato complessivo realizzato. Tale clausola non viola il principio di determinatezza dell'offerta, essendo parametrata al futuro andamento dell'attività, e risponde alla finalità di assicurare che il corrispettivo per l'uso del bene pubblico rifletta il suo reale valore economico e turistico, a beneficio dell'intera collettività.

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