CONCESSIONI MARITTIME: L'ASSENZA DEL DECRETO CON I CRITERI PER GLI INDENNIZZI PER IL CONCESSIONARIO USCENTE NON LEGITTIMA IL RINVIO DELLA NUOVA GARA
È illegittima la determinazione dirigenziale che sospende la procedura di affidamento di una concessione demaniale marittima in attesa dell’emanazione dei criteri ministeriali per la determinazione dell’indennizzo spettante all’uscente. L’ente concedente è tenuto a dare corso al procedimento e a stabilire l'indennizzo caso per caso, con l'ausilio di professionisti incaricati, garantendo così il rispetto dei termini di indizione delle gare imposti dalla normativa nazionale ed eurounitaria.
"La mancata adozione del decreto ministeriale volto a delineare i parametri e i criteri per la quantificazione dell’eventuale indennizzo previsto a carico del concessionario subentrante 'non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento' [...] anche in mancanza dei criteri ministeriali relativi all’equa remunerazione, dovendosi comunque dar corso al procedimento, essa possa e debba essere stabilita caso per caso dal Comune con l’ausilio di professionisti all’uopo incaricati" (cfr. TAR Toscana, Sez. IV, n. 708/2026, citando art. 4, comma 9, legge n. 118 del 2022).
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