Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONI BALNEARI - REVOCA AGGIUDICAZIONE - EVITARE PROROGHE IMMOTIVATE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

I provvedimenti comunali impugnati, pur riconoscendo “che il DL fa salve le procedure avviate anteriormente la pubblicazione dello stesso”, si sono infatti limitati in maniera contraddittoria a revocare (a ridosso del termine di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti) le procedure di affidamento già avviate (e, peraltro, da tempo invocate dalla stessa società appellante) sulla base della generica necessità di “riconsiderazione …di un diverso interesse pubblico valutato in termini di eticità, equità, economicità, opportunità e convenienza”.

In tal modo, l’Amministrazione ha motivato solo genericamente la revoca in forza di una imprecisata necessità di “una rivalutazione dell’interesse pubblico originario”, senza esternare, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, adeguatezza, economicità ed efficacia e del principio del legittimo affidamento che devono sorreggere l’azione amministrativa, le concrete ed effettive ragioni di pubblico interesse che, ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241 del 1990, conducevano alla necessaria caducazione degli avvisi di selezione (e, quindi, in sostanza a procrastinare ancora l’espletamento della gara e a consentire una ulteriore proroga delle concessioni fino al 31.12.2025).

Infatti, il Comune ha fatto meramente cenno all’opportunità di attendere la legge di conversione del D.L. n. 131 del 2024, al fine di consentire “a tutti gli operatori economici di avere delle regole certe tali da garantire la prevedibilità delle conseguenze giuridiche dei loro comportamenti e di conoscere quindi in anticipo cosa dal diritto sono autorizzati a fare e cosa in base al diritto sono liberi di fare…”.

Senonché, da un lato, la necessità di prevedere nel bando l’indennizzo per i concessionari uscenti (nella misura di quanto sia necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti) non appare, nella specie, una giustificazione idonea a sorreggere la revoca della procedura selettiva avviata. È, infatti, la stessa normativa sopravvenuta richiamata dal Comune a prevedere espressamente (cfr. art. 4, comma 9, Legge n. 118 del 2022) che la mancata adozione del decreto volto a delineare i parametri e i criteri per la quantificazione dell’eventuale indennizzo previsto a carico del concessionario subentrante “non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2”; sicché, a maggior ragione, la necessità di attendere l’emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla novella legislativa per la determinazione e quantificazione degli indennizzi (che nell’ipotesi di nuovo affidamento ad altro soggetto quest’ultimo dovrà versare al concessionario uscente per compensare il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione) non poteva di per sé costituire valida ragione per revocare la procedure di gara già avviate.

Dall’altro lato, è mancata del tutto ogni comparazione tra l’asserito interesse del Comune alla revoca della procedura e gli interessi generali al rispetto della concorrenza e della apertura al mercato, nonché a quello della società appellante che, più volte, operando nel settore turistico alberghiero nella città di Lignano Sabbiadoro, aveva manifestato la volontà di partecipare alla procedura per l’assegnazione delle concessioni demaniali e chiesto che fosse messo a gara il tratto di spiaggia di interesse, attivandosi poi, indetta la procedura, per presentare la propria offerta nei termini previsti.

Infatti, l’amministrazione:

- per un verso, per giustificare la revoca, ha genericamente invocato il principio tempus regit actum, in base al quale ogni atto giuridico è regolato dalle disposizioni in vigore al momento della sua emanazione, ritenendo perciò di per sé motivo ostativo alla prosecuzione della gara avviata per la scelta dei nuovi concessionari le sopraggiunte modifiche normative di riferimento, sebbene, per espressa previsione normativa (comma 1, art. 4 e comma 9, art. 4 cit, legge n. 118 del 2022), la nuova disciplina, sopravvenuta alla pubblicazione del bando, non pregiudichi le procedure di gara già legittimamente avviate e malgrado neppure costituisca motivo ostativo – di suo idoneo a giustificare il mancato avvio delle procedure - la mancata adozione del decreto sui parametri e criteri di determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente;

- per altro verso, ha ritenuto significativa per escludere la plausibile lesione del legittimo affidamento, riposto da eventuali aspiranti all’assegnazione delle concessioni nella definizione della procedura in itinere, la mera assenza di offerte pervenute al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, senza considerare che era ancora pendente il termine per la presentazione delle proposte da parte degli offerenti, interessati all’assegnazione delle concessioni balneari.

Inoltre, sempre sotto il profilo motivazionale, la delibera impugnata non contiene alcuna adeguata motivazione sulle specifiche ragioni per cui la revoca sia stata disposta nonostante il parere negativo di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’edilizia privata ed urbanistica, in violazione del disposto di cui all’art. 49, commi 1 e 4, d.lgs n. 267 del 2000 (a mente del quale nel caso in cui la Giunta non intenda conformarsi ai pareri di regolarità tecnica del responsabile nel servizio deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione).



Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
DECRETO: il presente provvedimento;
DECRETO: il presente provvedimento;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
SUBENTRANTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente; 
INTERESSATI: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata...