Giurisprudenza e Prassi

Natura vincolata della comunicazione antimafia e irrilevanza del contraddittorio

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2026

In tema di certificazione antimafia, la comunicazione prevista dall'art. 84, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 si configura come attività vincolata basata sul mero accertamento della sussistenza di misure di prevenzione o condanne ostative definitive. Ne consegue che il Prefetto non dispone di poteri discrezionali per valutare l'attualità del rischio di infiltrazione mafiosa, né sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento, essendo l'esito dell'istruttoria predeterminato dalla legge al ricorrere dei presupposti oggettivi.

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