Giurisprudenza e Prassi
Comunicazione antimafia vincolata ed esclusione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
In tema di certificazione antimafia, sussiste una netta distinzione tra la comunicazione e l'informazione interdittiva: mentre la seconda postula una valutazione discrezionale del Prefetto e richiede garanzie partecipative, la comunicazione antimafia costituisce un atto vincolato basato su risultanze oggettive del casellario o della banca dati, per il quale l'omissione del contraddittorio procedimentale non inficia la legittimità del provvedimento.
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