Giurisprudenza e Prassi

CRITICITA' NELLA PRESENZA DI CRITERI SOGGETTIVI NELL'OFFERTA TECNICA E LIMITE TEMPORALE PER LA COMPROVA DEI SERVIZI SVOLTI

ANAC ATTO 2023

Oggetto

Provincia di Parma: procedura aperta per l’affidamento della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo ponte in attraversamento al fiume Po tra le località di Casalmaggiore (Provincia di Cremona) e Colorno (Provincia di Parma) (CIG: 9243928AB2; importo a base di gara: 1.146.628,57 euro) Nota di definizione ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Fermo il superamento della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione, appare evidente che gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo siano ammessi qualora “possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta; inoltre, lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo” (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 279 del 17 gennaio 2018). Sulla base di quanto sopra richiamato appare dunque chiaro che i criteri soggettivi inseriti nella valutazione dell’offerta tecnica debbano essere connessi all’oggetto dell’appalto, e per quanto attiene ai

requisiti esperenziali devono essere apprezzati non in quanto tali ma perché costituiscono una specifica garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate dell’offerta.

Ferma restando la regola per cui la stazione appaltante deve valutare, come chiarito, i servizi ritenuti significativi della capacità del concorrente svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale, eventuali deroghe, oltre a non essere irragionevoli, devono essere strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all’importanza dell’opera. Sotto altro profilo, l’affidabilità e la professionalità dell’operatore viene già assicurata a monte attraverso la previsione, tra i requisiti di partecipazione alla procedura, di criteri di capacità tecnica professionale piuttosto stringenti e pertanto eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente possono essere agevolmente superati in sede di valutazione.

Per tali motivi la previsione di un ulteriore limite temporale dello svolgimento dei servizi tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica appare concretare un illegittimo restringimento della concorrenza privo di reali ragioni giustificatrici.


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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...