INAMMISSIBILE L'AZIONE DI ACCERTAMENTO PER COMPENSAZIONE PREZZI SENZA PREVIO PROVVEDIMENTO ESPRESSO (133.4)
In materia di appalti pubblici, l'azione volta ad accertare il diritto alla compensazione dei prezzi dei materiali e la conseguente condanna dell'Amministrazione è inammissibile qualora manchi un provvedimento espresso che abbia concluso il relativo procedimento. Il meccanismo di adeguamento non è un atto meramente esecutivo o contabile, ma implica un esercizio di potere pubblico volto a verificare i presupposti fattuali e finanziari; pertanto, a fronte dell'inerzia della Stazione Appaltante, l'operatore economico deve attivare il rito del silenzio ex art. 117 c.p.a. per sollecitare l'esercizio del potere.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

