ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI PRIVI DI ADEGUATA MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA
In materia di compensazione prezzi per l'aumento dei materiali da costruzione, il provvedimento che liquida l'importo deve essere adeguatamente motivato, non potendo l'amministrazione limitarsi a indicare il dato monetario finale. L'integrazione della motivazione in sede processuale è inammissibile qualora riguardi un'attività tecnico-discrezionale e avvenga mediante elementi mai emersi nel procedimento. Tuttavia, ai fini della condanna al pagamento, l'operatore economico deve fornire prova certa delle quantità di materiali impiegate specificamente nel periodo di riferimento semestrale, non essendo sufficiente il deposito dello stato finale dell'appalto riferito all'intera esecuzione.
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