Giurisprudenza e Prassi

NOMINA DELLA COMMISSIONE – RISPETTO PRINCIPI COMUNITARI (216.12)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Ritenuto, quanto ai motivi di appello, che anche a prescindere dell’eccepita inammissibilità:

- quanto alle nomine in assenza di albo non vi è motivo di distanziarsi dall’orientamento già seguito dalla Sezione nella menzionata sentenza; in particolare dovendosi richiamare quanto disposto dal comma 12 dell’art. 216, d.lgs. 50/2016, che stabilisce, per l’appunto, che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

- inoltre – come evidenziato dall’Amministrazione appellata - questa Sez. III (con la sentenza richiamata n. 4865/2019) ha chiarito che l’assenza di criteri approvati a “monte” delle procedure da parte della stazione appaltante non determina ex se l’illegittimità dell’operato “per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole”; infatti, il comma 12 dell’articolo 216 non deve essere interpretato letteralmente come necessità di un vero e proprio regolamento, rilevando invece, sotto il profilo sostanziale, che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, anche per il caso di nomina di componenti interni;

- in questo senso, questo Consiglio pur ritenendo preferibile “la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante”, ha considerato non persuasiva la tesi dell’illegittimità- ex se - dell’operato della stazione appaltante che non si sia dotata di tali regole;

Rilevato che nella specie che occupa il punto 20.5 del Disciplinare appunto prevede già che la nomina della Commissione avvenga prima dell’inizio della fase di valutazione delle offerte, il che garantisce sicuramente la trasparenza della scelta: “Preliminarmente all’inizio della fase di valutazione tecnica delle offerte, con disposizione della Direzione Strategica della ASL Napoli 1 Centro si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico”;

Ritenuto, quanto al secondo motivo, peraltro, che la giurisprudenza consolidata ha ribadito che all’interno del Collegio l’esperienza deve essere intesa in modo complessivo ovvero non è necessario che tutti i commissari siano esperti nella procedura di gara o di tutti gli ambiti coinvolti dall’appalto, poiché il dato ‘esperenziale’, in sostanza, si deve desumere considerando i componenti nel complesso.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.