Giurisprudenza e Prassi

Illegittimità della commissione di concorso priva di esperti nella materia

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA, SEZIONE STACCATA DI PARMA Sentenza 2026

Nelle procedure selettive indette dalle pubbliche amministrazioni, anche laddove godano di regimi normativi speciali che consentono la deroga alle disposizioni concorsuali ordinarie, la commissione giudicatrice deve necessariamente essere composta da esperti della materia oggetto di selezione; la violazione del principio di competenza tecnica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 determina l'illegittimità radicale degli atti della procedura, poiché tale requisito attua direttamente i principi costituzionali di imparzialità e meritocrazia.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)