COMMISSIONE GIUDICATRICE: IL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NON PUO' SOSTITUIRSI ALLA VOLONTA' DELLA S.A.
Prima di procedere all’esame delle doglianze contenute nei predetti ricorsi deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…)» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 29 marzo 2024, n. 962; anche, Consiglio di Stato, V, 10 luglio 2024, n. 6191; V, 14 febbraio 2024, n. 1501; V, 25 agosto 2023, n. 7942; V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634; III, 2 settembre 2019, n. 6058; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 14 dicembre 2023, n. 3031; IV, 8 novembre 2023, n. 2580; IV, 23 febbraio 2022, n. 452; T.A.R. Valle d’Aosta, I, 20 dicembre 2021, n. 73; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n. 1445; 9 aprile 2021, n. 915).Per questo collegio, deve ribadirsi che la valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice non può essere sindacata nel merito, tranne che per profili di manifesta irrazionalità, nella specie non sussistenti; neppure era richiesto l’onere di motivare l’assegnazione dei punteggi, vista la presenza nella lex specialis di criteri e sub-criteri di valutazione alquanto dettagliati, come rilevato in precedenza.
In ogni caso, il punteggio assegnato alla ricorrente principale – pari a 9,45 punti su un massimo di 15 – risulta assolutamente coerente con la tipologia di offerta formulata dalla medesima, tenuto conto che, anche valorizzando al massimo il suo aspetto qualitativo, ossia “il pregio urbanistico della localizzazione degli interventi”, comunque a livello quantitativo risulta nettamente inferiore a quella dell’aggiudicataria, che ha proposto 2.500 m di linea elettrica interrata aggiuntiva rispetto a quella prevista dal progetto posto a base di gara, a fronte dei 564 m offerti dalla ricorrente principale.
Neppure può ritenersi che la mancata indicazione dell’effettiva localizzazione fisica degli interventi di interramento dei cavi sarebbe del tutto impeditiva della valutazione del pregio urbanistico dell’offerta della controinteressata aggiudicataria, poiché nella scheda predisposta da -OMISSIS- viene descritta l’attività di posa dei cavi e vengono specificate le tecniche per rendere meno impattanti i previsti interventi sia da un punto di vista ambientale che in relazione alla viabilità e al contesto circostante (cfr. all. 6 della Provincia, pag. 3 del Criterio 3). Da tali elementi descrittivi ben può essere ricavato il “pregio urbanistico” dell’intervento, considerato che l’atteso ridotto impatto sul contesto circostante del procedimento di interramento delle linee aree e l’utilizzo di tecniche avanzate per ridurre al minimo i guasti, e quindi i connessi interventi di manutenzione, rappresentano la massima garanzia per l’assetto urbanistico sia da un punto di vista “statico” – poiché laddove l’interramento è effettuato correttamente, non si determina alcun impatto percettibile sul contesto circostante, che resta immutato – sia sotto il profilo “funzionale” – visto che la realizzazione dell’intervento a regola d’arte non richiederà interventi manutentivi o di altro genere, se non in via del tutto sporadica ed eccezionale –, giustificandosi in tal modo il punteggio assegnato all’aggiudicataria in relazione al Criterio n. 3 (comunque attribuito non nella misura massima: 11,55 punti su 15 punti).
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