Giurisprudenza e Prassi

VERBALE DI ESCLUSIONE - DECORRENZA TERMINE RICORSO - ATTO IMMEDIATAMENTE LESIVO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

La giurisprudenza (cfr. C.d.S. n. 1247 del 25 febbraio 2019) ha affermato che il verbale di esclusione dalla procedura competitiva adottato dalla commissione di gara configura di per sé un atto immediatamente lesivo; in particolare, condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 135/2016) ha sostenuto che il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esclusione da una gara pubblica deve ritenersi coincidente con il momento in cui il rappresentante dell’impresa, nel corso di una seduta pubblica della commissione giudicatrice, alla quale egli partecipava in base a delega, aveva avuto notizia ufficiale dell’esclusione e la sua presenza risultava dal verbale, ciò in quanto fin dalla seduta pubblica durante la quale è comunicata l’esclusione, la ricorrente già dispone di tutte le informazioni essenziali per presentare il ricorso, essendone stata ampiamente indicata e verbalizzata la relativa motivazione, con la conseguenza che il concorrente escluso ha l’onere di proporre ricorso avverso il provvedimento che produce questo effetto, salvo poi, eventualmente, proporre ricorso per motivi aggiunti entro l’ulteriore termine di trenta giorni, che decorre dal momento in cui ha avuto piena conoscenza degli altri atti endoprocedimentali, qualora emergano altri profili di illegittimità.

Nella fattispecie, non vi sono dubbi circa la conoscenza del provvedimento di esclusione (e delle sue motivazioni) in quanto alla seduta pubblica della commissione di gara era presente un delegato dell’impresa, inoltre, l’esistenza del verbale è risultata dalla pubblicazione della rettifica e dalla sua comunicazione a mezzo PEC (peraltro, come evidenziato dalla controinteressata, la ricorrente le ha notificato in data 4 marzo 2021 un ricorso avverso tale esclusione mai depositato).

In secondo luogo, l’eventuale incompetenza della commissione giudicatrice ad adottare il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere prontamente censurata dalla ricorrente con apposito ricorso senza attendere la determina del 22 settembre 2021 di aggiudicazione alla seconda graduata (con la quale la stazione appaltante si è limitata a prendere atto dell’avvenuta esclusione già disposta dalla commissione giudicatrice);

del resto la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente (C.d.S. n. 1104 del 12 febbraio 2020) ha ritenuto illegittimo (per incompetenza) l’operato di una commissione giudicatrice che ha disposto l’esclusione di un concorrente senza limitarsi a fornire una proposta di esclusione della ricorrente al competente organo della stazione appaltante (chiamato poi ad approvarla).


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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...