Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE - BREVITÀ DEL TEMPO DEDICATO - NON INCIDE SUL GIUDIZIO

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2021

Come noto, insegna la giurisprudenza amministrativa che nelle gare d’appalto il tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un elemento che, di per sé, può invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 10/06/2013, n. 3203). Infatti, la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta (come di un elaborato concorsuale) può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871). Ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l’offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (v. Consiglio di Stato sez. V, 21/02/2020, n.1323).

Ebbene, rammentato che nella specie la Commissione aveva da applicare puntuali criteri ed i sub criteri previsti negli atti di gara a sole 5 offerte, il motivo non rileva in sé e vanno disaminate le ulteriori specifiche censure.

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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