Giurisprudenza e Prassi

IL CODICE ATECO NON CERTIFICA L'ATTIVITÀ EFFETTIVA PREVALENDO LA SOSTANZA SUL FORMALISMO STATISTICO

CONS. STATO Sentenza 2025

In tema di procedure selettive pubbliche, i codici Ateco non hanno valenza certificativa dell'attività effettivamente svolta dall'impresa, avendo finalità prevalentemente statistiche e fiscali; pertanto, deve ritenersi illegittima l'esclusione di un concorrente che possieda un codice di gruppo comprensivo dell'intero ciclo produttivo, anche qualora la lex specialis richieda formalmente il più specifico codice di classe in esso sussumibile.

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