Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA- NON ASSUME CARATTERE IMMEDIATAMENTE LESIVO (95)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Nel caso in esame la parte ricorrente sostiene che il criterio di valutazione imposto dalla PA consentirebbe ai candidati di introdurre nell’offerta tecnica elementi di carattere economico-quantitativo, in violazione dell’art. 95, commi 3, 6, 10-bis e 14-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e dei sottesi principi di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, di aggiudicazione in base al miglior rapporto qualità/prezzo, di tutela delle condizioni di lavoro soprattutto negli appalti ad alta intensità di manodopera, nonché del connesso divieto di attribuzione di punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d’asta.

Secondo un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, l’ambito di immediata impugnabilità della disciplina di gara è circoscritto alle sole clausole limitative della partecipazione, cioè alle clausole stricto sensu escludenti, a quelle che non consentono la formulazione di una seria e ponderata offerta, nonché a quelle che introducono disposizioni abnormi o illogiche che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, con la conseguenza che le clausole della lex specialis che non rivestano tali caratteristiche vanno impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere contestate solo dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o abbia comunque manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2020 n. 1867 e 10 ottobre 2019 n. 6907; TAR Campania Napoli, Sez. I, 7 gennaio 2021 n. 89; TAR Campania Napoli, Sez. III, 4 ottobre 2019 n. 4753); ebbene, è evidente che la clausola in questione non rientra in nessuna delle suelencate categorie, incidendo solo sulla valutazione dell’offerta tecnica, la quale, nella prospettazione attorea, potrebbe comportare l’attribuzione di un considerevole punteggio per elementi migliorativi e servizi aggiuntivi che si porrebbero in contrasto con gli invocati principi legislativi, senza, però, che possa essere minimamente compromessa la partecipazione dell’istituto ricorrente alla procedura selettiva.


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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;