Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO TERRITORIALITA' - LEGITTIMO QUALE REQUISITO DI ESECUZIONE O PREMIANTE

TAR LAZIO LT SENTENZA 2022

La giurisprudenza ha chiarito che il criterio della “territorialità” deve ritenersi illegittimo solo laddove posto come requisito di partecipazione alla gara, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del “favor partecipationis” e della “par condicio” tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione (Cons. Stato, Sez. V, 15.5.19, n. 3147); invece, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come nel caso di specie, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev'essere condotta caso per caso (TAR Calabria, Rc, Sez. I, 30.11.21, n. 901).

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