CRITERIO TERRITORIALITA' - LEGITTIMO QUALE REQUISITO DI ESECUZIONE O PREMIANTE
La giurisprudenza ha chiarito che il criterio della “territorialità” deve ritenersi illegittimo solo laddove posto come requisito di partecipazione alla gara, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del “favor partecipationis” e della “par condicio” tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione (Cons. Stato, Sez. V, 15.5.19, n. 3147); invece, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come nel caso di specie, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev'essere condotta caso per caso (TAR Calabria, Rc, Sez. I, 30.11.21, n. 901).
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