RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE USCENTE E LIBERTA' ORGANIZZATIVA: È POSSIBILE NON ASSORBIRE TUTTI I LAVORATORI O DISLOCARNE UNA PARTE SU ALTRE COMMESSE (57)
In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'interpretazione di clausole ambigue relative ai requisiti di capacità tecnica e professionale deve orientarsi secondo il principio del favor partecipationis.
Inoltre, la necessità di assorbimento prioritario del personale già impiegato dal gestore uscente è compatibile con la libertà organizzativa dell'imprenditore; quest'ultimo, al fine di minimizzare i costi e organizzare utilmente l'impresa, può legittimamente limitare il riassorbimento alle figure idonee alle mansioni contrattuali, allocando eventuali lavoratori salvaguardati su altre commesse gestite contestualmente.
"Ad avviso del Collegio, pur nell’ambiguità della formulazione letterale della norma in questione, l’interpretazione da seguire deve essere quella che rispetta il principio del favor partecipationis [...]"
"Innanzitutto, è pacifico che la libertà di organizzazione imprenditoriale può comprimere, a determinate condizioni, la necessità contrapposta di assicurare la stabilità occupazionale delle figure già operative nella gestione di un determinato servizio.
Sotto questo profilo, dunque, il concorrente in una gara di appalto può fare le scelte che più ritiene opportune per minimizzare i costi del lavoro da rappresentare nell’offerta economica, ivi compresa la sostituzione parziale del personale già coinvolto nel cantiere – in quanto assunto dal precedente gestore – con personale proprio, con l’unico limite di reperire figure idonee alla mansioni da svolgere e di rispettare la congruità del trattamento retributivo complessivo da corrispondere in relazione ai contratti collettivi applicabili al caso di specie.
In secondo luogo, la necessità di “assorbimento prioritario” del personale già impiegato dal gestore uscente può considerarsi compatibile – sempre nell’ottica di garantire all’imprenditore piena libertà organizzativa, anche al fine di eseguire al meglio le prestazioni oggetto dell’appalto – con la scelta di dislocare alcuni dei dipendenti protetti dalla clausola sociale in altre commesse gestite contestualmente dall’aggiudicataria."
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