Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE IMPEGNO OBBLIGHI CLAUSOLE SOCIALI - NATURA FORMALE MA NON PUO' ESSERE CONTRASTATA IN OFFERTA TECNICA (102)

TAR CAMPANIA SENTENZA 2025

Quanto all’assunzione dell’impegno da parte della aggiudicataria, il documento, prot. 11957 del 9 agosto 2024, richiamato anche dalla stazione appaltante nelle sue difese, contiene una mera dichiarazione formale di adesione agli obblighi, che non trova però corrispondenza nell’articolazione dell’offerta, contenuta nel medesimo documento.

La dichiarazione di impegno è indicata a pagina 2 (par. II, punto B), ma, in relazione alla censura oggetto di esame, è cruciale la tabella esplicativa successivamente contenuta a pagina 3, con particolare riferimento alle descrizioni dei servizi H, L, M, nelle quali sono indicate le incidenze percentuali delle diverse categorie di lavoratori, giovani e donne.

A prescindere dalla ulteriore restrizione del target di riferimento (la lex specialis prevede la quota del 30% a favore di under 36; l’aggiudicataria si riferisce, per ottenere i relativi benefici economici e risparmi di costo, a giovani under 30 e, per le donne, si riferisce a “donne vittime di violenza”), sulla base della ricostruzione in termini di ore della tabella prospettata da parte ricorrente, rispetto al totale delle ore di lavoro eccedenti quelle oggetto di assorbimento, e offerte in più dalla aggiudicataria – per effetto della minore resa produttiva mq/ora a favore di una maggiore qualità contenuta nell’offerta– le ore eccedenti sarebbero 1.230.658, di cui 295.382 riferite ai giovani under 30 - pari al 24% - e 87.875 riferite alle donne vittime di violenza, pari al 7%.

Invero, la Tabella 3 presentata dalla aggiudicataria e le relative descrizioni mostrano la composizione del personale, per ciascun tipo di servizio, al fine di giustificare il costo medio orario di quel servizio, ma non presentano un calcolo aggregato che riveli come il 30% del totale delle nuove assunzioni, necessarie per l'intera commessa, sarà costituito da giovani under 36 e un ulteriore 30% da donne.

Le percentuali indicate per i diversi servizi (es. 10% donne vittime di violenza, per servizio H; 15,80% under 30 per servizio L - senza alcuna indicazione di quota percentuale femminile; 45% under 30 per servizio M, senza alcuna indicazione di quota percentuale femminile) non vengono rapportate al totale delle nuove assunzioni previste per l'appalto, in modo da comprovare la serietà dell’impegno, nell’articolazione dell’offerta, rispetto alle due quote generali del 30%.

In sostanza, la dichiarazione di impegno è meramente formale, non essendo tradotta in percentuali effettive che sono solo parzialmente indicate, così da far dedurre il mancato rispetto delle quote per ciascuna categoria di lavoratori oggetto di tutela.

In sostanza, l’aggiudicataria ha assunto formalmente l’impegno, ma non l’ha supportato da adeguata documentazione esplicativa, essendo suo onere esplicitarne le modalità operative, in maniera chiara ed aggregata per ciascuna categoria, considerando le diverse parti del servizio.

D’altra parte, nel corso dell’articolato contraddittorio sull’anomalia dell’offerta, i plurimi chiarimenti forniti dalla ricorrente non hanno mai riguardato tale specifico profilo, ma esclusivamente la sostenibilità dei relativi costi e, in particolare, degli incentivi, sia a favore di under 30, che delle donne vittime di violenza, che l’aggiudicatrice ha rappresentato a giustificazione del ribasso offerto.

Come già osservato, la fondatezza della censura non comporta, come auspicato dalla ricorrente, l’automatica esclusione della controinteressata, bensì un ulteriore approfondimento istruttorio e riesame da parte dell’amministrazione, in relazione a questo specifico profilo.

Come evidenziato,

Come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza, proprio in relazione ad un analogo profilo, “l’omessa allegazione della documentazione di gara, o la sua incompletezza, anche ove tale adempimento sia richiesto dal bando di gara (o dalla legge) a pena di esclusione, lungi dal consentire l’adozione del provvedimento di esclusione dell’operatore economico dalla procedura, costituisce, piuttosto, il presupposto - ai sensi del citato art. 101 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 56, comma 3, della direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014 (a mente del quale: «3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza») - per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio o di soccorso procedimentale, imponendo alla stazione appaltante di richiedere all’interessato di integrare, regolarizzare o esibire la documentazione mancante (ovvero «ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara»: art. 101, comma 1, lettere a) e b) del codice, oltre al richiamato comma 3)” (Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26),

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