Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLE SOCIALI NON RISPETTATE: POTERE SANZIONATORIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO (57.1)

TAR BASILICATA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio, quanto alla prima censura, che l’avversato verbale di disposizione, adottato ai sensi del citato art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004, si presenta rispondente alla portata precettiva di tale paradigma normativo, atteso che il potere di stigmatizzare, con finalità essenzialmente conformativa (la cui portata è assistita dall’astreinte sanzionatoria contemplata dal comma 3 dell’art. 14 cit.), “le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” è latamente attribuito all’Ispettorato del lavoro, con il solo limite di quelle “già soggette a sanzioni penali o amministrative” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8/3/2024, n. 2278; T.A.R. Basilicata, sez. I, 21/11/2023, n. 677).

Ciò posto, non vi sono plausibili ragioni per escludere che, nel novero di dette irregolarità, ricada anche l’acclarata (ingiustificata) inosservanza della clausola sociale prevista dal bando di gara e, in generale, prescritta dall’art. 57 del D.lgs. 36/2023 ovvero, in termini analoghi, dalla L.R. n. 24/2010, venendo in rilievo una condotta integrante, pur sempre, l’inosservanza di un preciso obbligo normativo e contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico e privato, afferente ratione materiae all’ambito socio-lavorativo, siccome dichiaratamente funzionale alla tutela della “stabilità occupazionale del personale impiegato”.

Egualmente infondata è la seconda censura enucleata in ricorso, dovendo ritenersi che – contrariamente a quanto opinato nel gravame – l’avversato provvedimento di disposizione risulta suffragato, nei suoi presupposti, da molteplici e convincenti elementi istruttori di natura testimoniale (le dichiarazioni delle due lavoratrici, anch’esse con contratto a termine, assorbite dalla società ricorrente, nonché quella della nuova lavoratrice assunta per lo svolgimento del servizio di asilo comunale), acquisiti in sede di accesso ispettivo da funzionari dell’Ispettorato del lavoro in data 13/11/2023 e versati in atti, dimostrativi della pretestuosità della tesi posta a giustificazione dell’omesso assorbimento dell’interessata.

Questioni, quelle richiamate, che risultano apprezzabili da questo giudice incidenter tantum, ex art. 8 cod. proc. amm., ai limitati fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento sub iudice.

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