CLAUSOLA SOCIALE: NON E' UN DIRITTO SOGGETTIVO DEI LAVORATORI E SOLO CON L'AGGIUDICAZIONE SORGE L'OBBLIGO DEL RIASSORBIMENTO O DIRITTO DI PRECEDENZA (57.1)
Non ricorre un diritto soggettivo dei lavoratori dell’impresa uscente ad essere assunti, atteso che, come detto, non sussiste, in forza della clausola sociale (da formalizzare e dettagliare all’interno del singolo bando di gara), un obbligo di “riassorbimento integrale del personale” in capo all’aggiudicatario.
Sulla scorta di una valutazione necessariamente sommaria ed allo stato degli atti, va confermato che il presupposto applicativo della clausola sociale di salvaguardia è, in termini generali, costituito dal provvedimento di aggiudicazione della gara, unico atto idoneo a garantire la c.d. successione nell’appalto, e quindi l’effettivo subentro di un nuovo soggetto nel medesimo rapporto contrattuale con la P.A.
Nella fattispecie per cui è causa, l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione per effetto della sentenza provvisoriamente esecutiva del Tar pare determinare l’impossibilità di invocare la pretesa alla riassunzione nei confronti di tale società da parte dei lavoratori della concessionaria uscente.
Né sembra cogliere nel segno la tesi dei reclamanti che mira a ricollegare l’applicabilità della clausola invocata al provvedimento di anticipata occupazione dei beni demaniali ex art. 38 cod. nav., posto che trattasi di provvedimento strettamente connesso all’esigenza di garantire la temporanea gestione del bene demaniale marittimo nelle more della stipula di nuova concessione.
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