Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI - FINALITA' E' DI GARANTIRE IL RIEQUILIBRIO DEL SINALLAGMA CONTRATTUALE (60)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Secondo un costante indirizzo interpretativo, l'istituto della revisione prezzi ha un duplice scopo. Esso, per un verso, mira a tutelare l'esigenza dell'amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; per altro verso, mira a tutelare l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che ragionevolmente si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.

L’analisi dei precedenti giurisprudenziali conferma le conclusioni qui esposte

La giurisprudenza ha avuto, infatti, modo di chiarire che la revisione prezzi mira a garantire il riequilibrio del sinallagma contrattuale “a fronte di una sua documentata alterazione … la finalità dell’istituto della revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, come previsto dall’art. 115 d.lvo n. 163/2006, consiste nell’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale, quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull'equilibrio tra le prestazioni (Cons. Stato, sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023).

Tale linea interpretativa è stata, di recente, condivisa anche dalla Adunanza Plenaria 6 agosto 2021, n. 14, secondo cui la ratio della revisione prezzi è quella di svolgere “una funzione “integrativa” del prezzo contrattuale, rideterminando il prezzo dedotto nel contratto in retrospettiva, cioè con riferimento allo squilibrio che nel tempo si è venuto progressivamente a produrre rispetto alla prestazione oggetto del contratto.

Del resto, come è stato attentamente rilevato, l’istituto della revisione del prezzo serve ad eliminare l’alea economica (o a ridurne l’impatto) correlata al possibile aumento dei prezzi ma non può, in concreto, trasformarsi in un meccanismo di modifica del prezzo originariamente stabilito, peraltro solo a vantaggio di una parte.

In tal senso, si è chiarito che il meccanismo compensativo previsto dell’istituto in esame ha il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali, in rapporto all’eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi (Cons. Stato n. 9426/2022).

Esso, nondimeno, in assenza di sopravvenienze realmente in grado di turbare l’originario assetto economico del contratto, non può trasformarsi in strumento di surrettizia modifica dell’originario equilibrio tra prestazione e controprestazione.

Nel caso in esame, alla luce della ratio che ispira l’istituto della revisione prezzi, non pare ammissibile che, a fronte di un aumento effettivo dei prezzi in misura pari a soli € 160.000, l’Amministrazione comunale debba liquidarne € 640.000.

Diversamente ragionando, si determinerebbe uno stravolgimento sostanziale del sinallagma, risultato quest’ultimo espressamente vietato dall’art. 106.

Tali conclusioni si impongono nel caso in esame anche alla luce del fatto che, nell’appalto di che trattasi, la manodopera copre, da sola, il 65,47% del totale del corrispettivo dell’appalto. Ne discende che l’acritica applicazione della percentuale di variazione dell’indice FOI (pari al 7,90%), a fronte di una variazione effettiva del costo della manodopera in misura percentuale pari allo 0,295, determinerebbe, un marcato ingiustificato arricchimento (per diverse centinaia di migliaia di euro) a favore dell’Appaltatore.

In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto mentre la parziale novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.



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