CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI: LA FINALITA' E' QUELLA DI MANTENERE UN EQUILIBRIO CONTRATTUALE
Conclude la resistente nel senso che il principio della revisione prezzi e delle modifiche contrattuali esprime in sostanza questa necessità: quando elementi estranei portano a una modifica dei prezzi così da alterare l’equilibrio del contratto, le parti hanno diritto a un riequilibrio. Oggi il punto sarebbe espresso con maggiore chiarezza nel D.lgs. n. 36 del 2023 e nel caso di specie non vi sarebbe alcuna espropriazione della libera iniziativa economica, poiché l’Amministrazione avrebbe garantito a priori l’utile altrui in assenza di una sua cooperazione garantendo una franchigia del 10%; non vi sarebbe neppure nessuna lesione dell’affidamento poiché la revisione prezzi avviene su aumenti di prezzi già maturati, e non su aspettative.
...Il Collegio osserva che, stante l’illegittimità della modifica unilaterale della clausola di revisione prezzi operata dall’Amministrazione, le parti sono necessariamente tenute al rispetto della clausola previgente: di conseguenza, va accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’adeguamento del corrispettivo secondo l’originaria formulazione dell’art. 10.3.1 dell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, con conseguente condanna dell’Azienda USL di ...e dell’Azienda USL di .... a rideterminarne l’importo.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di ... prot. n. 2024/0042967 del 15 aprile 2024, con la quale è stata pretesa dall’ATI ... S.p.A. l’emissione di una nota di credito di Euro 1.974.471,74, IVA compresa, a seguito della modifica unilaterale - disposta da .... - dell’art. 10.3.1. dell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, nonché l’annullamento della successiva nota della medesima Azienda Unità Sanitaria Locale di .... prot. n. 2024/0043800 del 16 aprile 2024 con la quale è stata parzialmente rettificata la precedente nota del 15 aprile 2024 ed è stata operata una revisione del corrispettivo, sulla base dell’indice PSV, decurtando l’importo di Euro 1.844.934,46 per la fornitura di energia termica.
Parte ricorrente ha evidenziato che, in particolare, rispetto al corrispettivo spettante al RTI .... in virtù dell’applicazione dell’indice PFOR originariamente previsto, pari ad Euro 3.496.915,85, l’AUSL di .... ha operato una revisione del corrispettivo, sulla base dell’indice PSV (introdotto con la determina n. 80/2024), decurtando l’importo di Euro 1.844.934,46 per la fornitura di energia termica. Pertanto, la difesa attorea chiede l’annullamento dei provvedimenti della Azienda Sanitaria, in quanto ritenuti gravemente illegittimi in via derivata e in via autonoma per le medesime censure già formulate con l’atto introduttivo del giudizio.
La difesa di .... ha stigmatizzato che il mancato pagamento degli importi dovuti va al più fatto valere in sede civile nei confronti delle aziende controparti contrattuali, confermando anche per questo verso il difetto di giurisdizione su una questione che attiene meramente all’esecuzione di un contratto.
Sul ricorso per motivi aggiunti, richiamato quanto già osservato in relazione alle domande di accertamento e condanna formulate nel ricorso introduttivo, stante l’illegittimità della modifica unilaterale della clausola di revisione prezzi operata dall’Amministrazione, le parti sono necessariamente tenute al rispetto della clausola previgente: di conseguenza, va accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’adeguamento del corrispettivo secondo l’originaria formulazione dell’art. 10.3.1 dell’Allegato 3 al Capitolato tecnico (ivi compresa, ove ne ricorressero i presupposti, la previsione secondo cui “Qualora l’Autorità interrompa la pubblicazione del PFOR,t, il valore verrà comunque calcolato con riferimento ai dati disponibili, in contraddittorio fra l’Agenzia ... e l’Appaltatore”), con conseguente condanna dell’Azienda USL di .... e dell’Azienda USL di .... a rideterminarne l’importo. Infine, per le medesime ragioni, va accolto il ricorso per motivi aggiunti quanto all’impugnativa delle note dell’Azienda USL di ... del 15 aprile 2024 e del 16 aprile 2024 – viziate in via derivata dalla illegittimità della determina n. 80/2024 –, annullando gli effetti di detti atti.
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