Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA CHE SUBORDINA LA PROROGA DEL CONTRATTO ALLA RINUNCIA ALLA REVISIONE PREZZI – NULLITA’

TAR VENETO SENTENZA 2022

Secondo la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. III, 12.08.2019, n. 5686) “La revisione prezzi, secondo la disciplina pro tempore applicabile, si applica ai contratti di durata pluriennale a partire dall’anno successivo al primo, e l’art. 115 d.lgs. 163/2006 prevede l’inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi, con conseguente sostituzione di diritto ex art. 1339 cod. civ. delle clausole contrattuali difformi, nulle di pieno diritto ex art. 1419 cod. civ.”.

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3874/2020 è stata ribadita la natura dell’interesse che sottende l’istituto in questione: “L’istituto della revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta), e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 07.05.2015 n. 2295; Id., Sez. V, 20.08.2008 n. 3994; Id., Sez. III, 20.08.2018, n. 4985); dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23.04.2014 n. 2052; Sez. III 04.03.2015 n. 1074; Sez. V 19.06.2009 n. 4079).

Al contempo essa è posta a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni”.

Ne deriva la nullità dell’art. 4 e dell’art. 16 del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui è prevista la revisione biennale e nella parte in cui subordinano la proroga del servizio alla rinuncia dell’aggiudicatario alla revisione prezzi.

Di fronte a tale nullità deve escludersi l’acquiescenza della ricorrente ad un assetto della gara contra legem.

Neppure può ritenersi che la contestazione della nullità del capitolato speciale d’appalto dovesse seguire le condizioni dell’azione di nullità, operando nel caso di specie la sostituzione automatica di clausole.


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