Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLE ESCLUDENTI: LA PARTECIPAZIONE DI UN NUMERO ELEVATO DI CONCORRENTI COMPROVA CHE LA PARTECIPAZIONE NON ERA DIFFICOLTOSA (82)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Giova premettere che, in relazione alla natura direttamente escludente delle clausole del bando ed alla conseguente ed eccezionale impugnabilità in via diretta del bando medesimo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che devono ritenersi escludenti quelle “clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale” (si veda Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671), ovvero le “regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile” (così Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2001), ovvero ancora le “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980), integrando “condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293).

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale di tipo “casistico”, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L'eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell'interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell'esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell'immediata contestazione si traduce nell'impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n.4).

Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza ha anche precisato che il carattere escludente di una clausola in quanto impeditiva della formulazione di un'offerta esige una dimostrazione rigorosa dei relativi presupposti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2024, n.4654; id sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6948), il che si verifica solo quando il bando presenti gravi carenze di elementi essenziali e indispensabili ai fini della formulazione delle offerte.

Nel caso di specie, non è contestato che alla procedura in questione abbiano preso parte nove operatori qualificati del settore, ciò che costituisce un indice oggettivamente apprezzabile della portata non immediatamente escludente degli atti di gara.

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