CESSIONE RAMO D'AZIENDA: REGIME DI RESPONSABILITÀ PER LA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO
In tema di cessione di ramo d'azienda, la responsabilità per il debito derivante dalla ripetizione di un indebito oggettivo — originato da un erroneo doppio pagamento di un SAL da parte della Stazione Appaltante — ricade sul cedente ai sensi dell'art. 2560 c.c., qualora il creditore non lo abbia espressamente liberato dall'obbligazione. Tale debito, pur maturato nel contesto di un rapporto d'appalto, non ha fonte contrattuale ma nasce ex lege dall'esecuzione di un pagamento non dovuto, escludendo l'operatività del regime di successione nei contratti previsto dall'art. 2558 c.c.
"Non risultando la liberazione del cedete da parte del creditore, il difetto di legittimazione passiva non può ritenersi sussistente"
[...]
"il credito azionato con il decreto ingiuntivo non ha fonte contrattuale, ma costituisce una ripetizione di indebito consequenziale appunto all’esecuzione di un pagamento non dovuto".
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