Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE DEI CREDITI - AMMESSO FACTORING - PREVIA OBBLIGATORIA COMUNICAZIONE

CORTE APPELLO SENTENZA 2025

Ne consegue pertanto che con tale disciplina, per un verso, il legislatore ha consentito che le cessioni in blocco dei crediti nei confronti della P.A. possano avvenire anche secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52(cd. "legge factoring"), per altro verso, al fine tutelare in modo rafforzato le stazioni appaltanti pubbliche da eventuali operazioni fraudolente o elusive della normativa prevista in tema di appalti pubblici, ha subordinato l'opponibilità di tali cessioni alla pubblica amministrazione ad alcune condizioni, ovvero la stipula mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, la notificaall'amministrazione debitrice e l'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima (da manifestare tramite atto da notificare al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione). La normativa applicabile al caso di specie va quindi individuata nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel successivo D.lgs n. 50/2016 (Cd. Codice degli appalti).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...