Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE DI CREDITO DERIVANTE DA APPALTO - NON SUSSISTE OBBLIGO DI NOTIFICA ALL'ENTE

TRIBUNALE CIVILE BRINDISI SENTENZA 2024

L’odierna convenuta ritiene che gli atti di cessione dei crediti intercorsi fra le proprie fornitrici e la cessionaria siano invalidi e/o inefficaci siccome stipulati in violazione del divieto di cui agli artt. 69 e 70 R.D. 2240 del 18 novembre nella parte in cui “richiede, per l’efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge”.

Tuttavia, contrariamente alla tesi sostenuta dalla convenuta, la norma citata ben lungi dall’esprimere un principio generale in materia di contratti della PA, ha carattere eccezionale “e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” ( Cass. n. 20739/2015 ) con la conseguenza che “ai rapporti di credito nei confronti delle controparti non si applica la disciplina prevista dagli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923 che richiede l’accettazione espressa della PA ai fini dell’efficacia delle cessioni, in quanto tali norme si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali” ( Cass. n. 22315/2020 ).

Di principi innanzi riportati discende che al rifiuto da parte delle aziende sanitarie locali, le quali “sono costituite con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento (cui è demandata la disciplina per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente)” “in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata e conforme alla normativa, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un’azienda sanitaria locale non avrà alcun effetto sulla validità della stessa che dovrà considerarsi pienamente opponibile nei confronti dell’ente stesso” ( Trib. Milano sent. n. 7130/2020 ).

Trovando applicazione nel caso de quo la disciplina codicistica in materia di cessione del credito di cui all’art. 1260 ss. c.c., si deve richiamare l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esclusiva), pur se sia mancata la notificazione che ha la sola finalità di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario” ( Cass. n. 23257/2021; Cass. n. 21227/2019; Cass. n. 4713/2019 ).

Dal principio sopra esposto consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme civilistiche in materia di cessione del credito di cui agli artt. 1264, 1265 e 2914 n. 2 c.c. “la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” ( Cass. n. 16565/2018; Cass. n. 28390/2018).


Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DECRETO: il presente provvedimento;