Giurisprudenza e Prassi

LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FILIERA DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

T.A.R. LAZIO Sentenza 2026

L'avvenuta sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi dai quali desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione.

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