Giurisprudenza e Prassi
DIFFERENZA TRA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E CARENZA DI INTERESSE
TAR PUGLIA, LECCE Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere si verifica quando la situazione sopravvenuta soddisfa in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito; diversamente, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si configura qualora eventi di fatto o di diritto rendano certa l’inutilità della sentenza per il venir meno dell'interesse della parte alla decisione del giudice.
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