Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA OSTENSIONE DOCUMENTALE POST RICORSO (34.5)

TAR LOMBARDIA Ordinanza 2026

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi formulata ai sensi dell'art. 116 c.p.a. qualora, successivamente alla notifica del ricorso, l'amministrazione resistente provveda spontaneamente all'ostensione integrale della documentazione richiesta, determinando la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente.

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