Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ESCLUSIONE (34.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

In sede di giudizio amministrativo, ove la parte ricorrente dichiari che l'amministrazione ha proceduto all'annullamento in autotutela degli atti di esclusione impugnati, il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., stante il venir meno dell'oggetto della controversia e il soddisfacimento della pretesa sostanziale.

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