Giurisprudenza e Prassi
NECESSARIA DICHIARAZIONE DI ENTE TERZO PER IL PUNTEGGIO PREMIALE SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
CONS. STATO Sentenza
2026
In tema di appalti pubblici, ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale relativo alla formazione del personale, la richiesta del disciplinare di produrre una dichiarazione proveniente da un organismo terzo non è surrogabile mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante del concorrente. L'istituto del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trova applicazione nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, attesa la specialità della disciplina dell'evidenza pubblica.
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