Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - ORGANISMI CERTIFICATORI ALTRI STATI - REQUISITI IDONEITA' (87)

SENTENZA 2021

L’art. 87 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Certificazioni della qualità”) stabilisce, sia quanto al rispetto delle norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità (comma 1), sia quanto al rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale (comma 2), che le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione dei relativi certificati rilasciati da organismi indipendenti, si riferiscono innanzitutto ai sistemi della qualità fondati sulla serie di norme europee in materia (comma 1) ovvero al sistema dell’Unione di ecogestione a audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’art. 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia (comma 2) certificati da organismi accreditati (comma 1) ovvero accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il predetto articolo, costituente diretta applicazione del generale principio di equivalenza, ammette poi che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri” e aggiunge che esse “ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste” (comma 1), contemplando anche una previsione analoga al comma 2 per le certificazioni di qualità ambientale.

Come si evince dalla piana lettura della norma in esame, il legislatore non ha indicato le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici debbano attenersi nel richiedere ai partecipanti alle procedure di gara le certificazioni, ma si è limitato a prescrivere che le norme prese a riferimento siano quelle dei sistemi di garanzia delle qualità basate sulle norme europee e – soprattutto – che il rispetto di tali qualità sia certificato da organismi accreditati, ivi inclusi gli organismi certificatori accreditati che operano in altri Stati membri.

Il delineato sistema normativo che, pur prevedendo una certificazione “tipica di qualità” rilasciata da organismi accreditati, impone alle stazioni appaltanti il riconoscimento dei certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e di consentire a determinate condizioni agli operatori economici di dimostrare che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste, risponde all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alle gare degli operatori economici in condizioni di parità e di non discriminazione.

La giurisprudenza ha infatti chiarito, nell’ambito di giudizi aventi ad oggetto la legittimità di clausole del disciplinare che prescrivevano il possesso di determinate certificazioni aggiuntive rispetto a quelle minime previste, che “…si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o - per venire al caso di specie - sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese” (Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2455; sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375).

La tesi degli appellanti circa la non valutabilità dei certificati posseduti dalle imprese facenti parti del RTI aggiudicatario per il fatto di non essere riconosciuti o registrati presso Accredia è pertanto palesemente ed ingiustificatamente contraria e contrastante con la ratio della determinata norma e si espone alla palese violazione proprio di quei principi di concorrenza e parità dei concorrenti invocati a sostegno della illegittimità della previsione.



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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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