Giurisprudenza e Prassi

POSSESSO CERTIFICAZIONI QUALITA' - COMPROVA MEDIANTE MISURE EQUIVALENTI - SEMPRE AMMESSA

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Ugualmente privo di fondamento appare il terzo motivo di ricorso con cui A. contesta le risultanze del soccorso istruttorio per non aver, in tesi, B.e G. dimostrato il possesso della certificazione ISO 9001, del tutto omettendo di considerare come il disciplinare di gara preveda al riguardo la possibilità di presentare “la ISO 9001, ovvero documentazione equivalente” (in tal senso, quanto si legge a pag. 23).

Il Collegio è dell’avviso che la Commissione di gara abbia del tutto ragionevolmente ritenuto che tali componenti del r.t.i. aggiudicatario, nel riscontrare la richiesta di soccorso istruttorio del 19 giugno 2023, abbiano adeguatamente dimostrato di essere in possesso di attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000, sulla base di una valutazione tecnico discrezionale della garanzia che le attività esecutive siano realizzate sotto il controllo di gestione della qualità, rispetto alle quale le argomentazioni di Acea appaiono del tutto apodittiche.

La giurisprudenza anche di questo Tribunale è, infatti, consolidata nel ritenere come “il riferimento alle certificazioni ambientali deve comunque garantire la possibilità che i requisiti siano provati attraverso mezzi equivalenti in modo da non impedire l’apertura della gara alla massima partecipazione dei concorrenti, come stigmatizzato dall’art. 50 della direttiva 2004/18 in tema di appalti comunitari nei settori ordinari” (in tal senso, ex multis, la sentenza n. 15993 del 30 novembre 2022), dovendosi per l’effetto riconoscere alle imprese partecipanti a gare d’appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, tra l’altro, l’introduzione di una ultronea causa amministrativa di esclusione (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2455/2020).

Né può condividersi l’argomentazione di A. secondo la quale non sarebbe stata fornita la prova delle ragioni che non hanno consentito di ottenere tempestivamente la certificazione di qualità - poi, peraltro, conseguita sia da G. che da B. rispettivamente il 20 settembre e il 27 ottobre 2023, come da relativi certificati versati in giudizio dalle controinteressate il 27 ottobre 2023 - potendosi (in tesi) ricorrere a strumenti alternativi solo in questo caso, osservando il Collegio come la dimostrazione dell’impossibilità di ottenere i certificati di qualità non sia, a ben vedere, richiesta quale presupposto per ammettere l’equivalenza per la ISO 9001, prevedendo il comma 1 dell’art. 87 del d.lgs. n. 50/2016 (difatti richiamato nel modello del disciplinare di gara) che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri … (e) ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”, e non anche l’impossibilità ad ottenere il certificato.

Lo stesso è a dirsi per il quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene che il r.t.i. aggiudicatario non avrebbe rispettato le prescrizioni di gara relative all’indicazione del Gruppo di Lavoro, previsto tra i “Requisiti di ordine speciale per l’ammissione alla gara”, prendendo in considerazione le posizioni di taluni singoli professionisti indicati dal r.t.i. come risorse tecniche, nel tentativo di individuare una discrepanza fra quanto richiesto alla Tabella C del disciplinare di gara e quanto dichiarato.

Ritiene, innanzi tutto, il Collegio che anche a tal proposito la Commissione di gara abbia legittimamente attivato il procedimento del soccorso istruttorio per richiedere chiarimenti sulle risorse tecniche del Gruppo di Lavoro indicato in gara dal r.t.i. aggiudicatario in ossequio al già citato art. 11 del disciplinare che, con riferimento a tale requisito, dopo aver evidenziato che “In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione dell’appalto, in conformità a quanto disposto dall’art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l’indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l’incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell’offerta”, precisa che “L’istituto di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall’inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio”.

Il soccorso istruttorio è, infatti, avvenuto in conformità alla lex specialis di gara all’ivi richiamato art. 83, avendo riguardato i professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro già indicato in gara dall’aggiudicatario con riferimento alle loro specifiche competenze tecniche e professionali.




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CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
INTERESSATI: Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata...