Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE DELLE QUALITA'- LEGITTIMA LEX SPECIALIS CHE EQUIPARA ISO A EMAS (87)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Secondo l’articolo 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 “le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”.

La certificazione ISO 14001:2015, secondo quanto risulta anche dalla prospettazione di parte ricorrente (“è uno standard internazionale ed è rilasciato… in ambito privato da un organismo certificatore accreditato che provvede ad accertare la conformità del sistema dell’organizzazione nonché l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, e a rilasciare la relativa certificazione”: pag. 6 dell’atto introduttivo) è riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 laddove la disposizione richiama “le altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”: trattasi, infatti, di normativa internazionale certificata da organismi accreditati secondo le norme del regolamento CE n. 765/2008.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che la stazione appaltante abbia il potere di individuare, nel rispetto dei principi che governano l’esercizio della discrezionalità amministrativa e del codice degli appalti, i requisiti di partecipazione alla gara e, nello specifico, le norme di gestione ambientale e i relativi certificati reputati maggiormente idonei ai fini dell’espletamento di determinati servizi.

Tale potere, desumibile dal sistema del codice degli appalti, è specificamente confermato dall’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 che espressamente prevede una molteplicità di sistemi di gestione ambientale utilizzabili dalla stazione appaltante.

La lex specialis, in conformità a quanto previsto dall’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16, ha, pertanto, ammesso, ai fini della partecipazione alla gara, anche il possesso di una certificazione “equivalente” a quella Emas.

Il concetto di “equivalenza” non sta ad indicare un’identità assoluta sotto il profilo oggettivo anche perché, intesa in senso così restrittivo, la nozione sarebbe contraria ai principi comunitari di massima concorrenza e proporzionalità e non conforme allo stesso disposto dell’art. 87 comma 2 d. lgs. n. 50/16 il quale esclude che alla certificazione Emas possa essere riconosciuta la funzione di strumento esclusivo di prova del rispetto delle norme ambientali.

La locuzione “equivalenza” vuole, in realtà, fare riferimento all’astratta idoneità del sistema di gestione ambientale alternativo a quello Emas a soddisfare l’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante attraverso la previsione di tale requisito; tale idoneità è oggetto di una valutazione discrezionale della stazione appaltante coerente con l’oggetto e le caratteristiche del servizio messo a gara.

In questo senso, del resto, si esprime anche l’Anac allorché afferma che, pur se “l’equipollenza dei due sistemi di certificazione non è stabilita ex lege”, tuttavia “la stazione appaltante, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l’interesse pubblico perseguito, e richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso alternativo di una delle due” (delibera n. 244 del 23/03/21); il successivo inciso della medesima delibera, secondo cui “tuttavia, in assenza di una equivalenza ex lege, la stazione appaltante può tenere in considerazione le oggettive differenze dei due sistemi di certificazione e, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza con l’oggetto del contratto, valorizzare il possesso di entrambe le certificazioni ambientali, che, come detto, possono essere considerate complementari”, deve essere riferito alla fattispecie concreta sottoposta all’esame dell’Anac, diversa da quella oggetto del presente giudizio (concernente un requisito di partecipazione), in cui, nell’ambito di una gara, per la partecipazione alla quale la stazione appaltante aveva già richiesto il possesso della certificazione ISO 14001:2015, il disciplinare, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, aveva previsto l’attribuzione di due punti (su settanta complessivi) per il possesso della certificazione di registrazione EMAS.

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CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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