Giurisprudenza e Prassi

LA DISPONIBILITÀ DI UN CENTRO DI COTTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE COSTITUISCE UN REQUISITO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

TAR LIGURIA SENTENZA 2026

Nelle gare d'appalto per il servizio di ristorazione, la disponibilità di una struttura di cottura idonea integra un requisito di esecuzione della commessa. Pertanto, è legittima l'ammissione del concorrente che indica una struttura di cui acquisirà la piena disponibilità solo dopo l'aggiudicazione, non essendo la stazione appaltante tenuta a verifiche probatorie circa il titolo di detenzione in fase evidenziale.

In ordine alla clausola sociale, l’omessa allegazione del progetto di assorbimento del personale non è causa di esclusione se il bando non commina espressamente tale sanzione e se l'operatore ha comunque manifestato l'impegno al riassorbimento.

"[...] secondo consolidato orientamento pretorio, nelle gare per l’affidamento del servizio di refezione, in ottica pro-concorrenziale e di ragionevolezza, la disponibilità di un centro di cottura per la produzione dei pasti da veicolare configura un requisito di esecuzione dell’appalto e non, invece, un requisito di partecipazione alla procedura, trattandosi di un elemento materialmente necessario per la fase esecutiva della commessa: dunque, risulta legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario come “condizione” per la sottoscrizione del contratto, perché è al momento della stipula che si attualizza per l’amministrazione l’interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 10 ottobre 2025, n. 7984; Cons. St., sez. III, 5 luglio 2024, n. 5991; Cons. St., sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691; Cons. St., sez. III, 28 novembre 2023, n. 10214; Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2021, n. 759; Cons. St., sez. V, 4 gennaio 2021, n. 63; Cons. St., sez. III, 28 luglio 2020, n. 4795; Cons. St., sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 11 maggio 2026, n. 8690; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 maggio 2026, n. 804).

[...]

Ai sensi degli artt. 57, comma 1, lett. a), e 102, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara clausole sociali, con cui richiedono agli operatori economici di assumere l’impegno di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato. L’art. 102, comma 2, aggiunge che il concorrente indica le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sociali, relativi, tra l’altro, al riassorbimento dei dipendenti dell’affidatario uscente.

Diversamente dalla tesi attorea, le disposizioni richiamate non prevedono che la mancata produzione del piano di riassorbimento, o di altro documento attestante le modalità di esecuzione della clausola sociale, comporti l’automatica esclusione dell’offerente. Pertanto, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, se la disciplina di gara non prescrive l’allegazione del progetto di reimpiego del personale, ma unicamente la necessità di rispettare la clausola sociale, oppure se richiede la produzione del documento, ma senza comminare un’esplicita sanzione espulsiva in caso di omissione, il concorrente non può incorrere in alcuna conseguenza negativa (in tal senso cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19 febbraio 2026, n. 1203; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 ottobre 2025, n. 1734; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 9 dicembre 2024, n. 2415; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 31 ottobre 2024, n. 5830; risultano, invece, inconferenti i precedenti di Cons. St., sez. V, 10 aprile 2026, n. 2879, e di T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 26 giugno 2025, n. 12690, invocati dalla ricorrente, poiché in quei casi il disciplinare disponeva, a pena di esclusione, che l’offerta tecnica contenesse il piano di riassorbimento)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)